Referendum abrogativi ex art.75 della Costituzione di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025
Pubblicato il 7 aprile 2025
•
Comune
•
Scuola Primaria "A.Locatelli" Cambiago
Quesiti
Nella Gazzetta Ufficiale n. 75 dello scorso 31 marzo sono pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica in pari data con i quali sono stati indetti, per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, i cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione, dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale n. 11, n. 12, n. 13, n. 14 e n. 15, in data 20 gennaio - 7 febbraio 2025, aventi il numero progressivo corrispondente all'ordine di deposito delle relative richieste presso la Corte di Cassazione e le seguenti denominazioni:
1) Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione;
«Volete voi l'abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, come
modificato dal d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, dalla sentenza della
Corte costituzionale 26 settembre 2018, n. 194, dalla legge 30
dicembre 2018, n. 145; dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dal d.l. 8
aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno
2020, n. 40; dalla sentenza della Corte costituzionale 24 giugno
2020, n. 150; dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con
modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; dal d.l. 30 aprile
2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n.
79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150); dalla sentenza della Corte
costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22; dalla sentenza della Corte
costituzionale del 4 giugno 2024, n. 128, recante "Disposizioni in
materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele
crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" nella
sua interezza?».
2) Piccole imprese- Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale;
«Volete voi l'abrogazione dell'articolo 8 della legge 15 luglio
1966, n. 604, recante "Norme sui licenziamenti individuali", come
sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108,
limitatamente alle parole: "compreso tra un", alle parole "ed un
massimo di 6" e alle parole "La misura massima della predetta
indennita' puo' essere maggiorata fino a 10 mensilita' per il
prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai dieci anni e fino
a 14 mensilita' per il prestatore di lavoro con anzianita' superiore
ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa piu' di
quindici prestatori di lavoro."?».
3) Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto dì lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi;
«Volete voi che sia abrogato il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81,
avente ad oggetto "Disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" limitatamente alle
seguenti parti: Articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole "non
superiore a dodici mesi. Il contratto puo' avere una durata
superiore, ma comunque", alle parole "in presenza di almeno una delle
seguenti condizioni", alle parole "in assenza delle previsioni di cui
alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e
comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica,
organizzativa e produttiva individuate dalle parti;" e alle parole
"b-bis)"; comma 1-bis, limitatamente alle parole "di durata superiore
a dodici mesi" e alle parole "dalla data di superamento del termine
di dodici mesi"; comma 4, limitatamente alle parole ", in caso di
rinnovo," e alle parole "solo quando il termine complessivo eccede i
dodici mesi"; Articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole
"liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,"?»
4)Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione;
«Volete voi l'abrogazione dell'art. 26, comma 4, in tema di
"Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di
somministrazione", di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro" come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 3
agosto 2009, n. 106, dall'art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
nonche' dall'art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146,
convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215,
limitatamente alle parole "Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri
dell'attivita' delle imprese appaltatrici o subappaltatrici."?».
5) Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la concessione della cittadinanza italiana.
«Volete voi abrogare l'articolo 9, comma 1, lettera b),
limitatamente alle parole "adottato da cittadino italiano" e
"successivamente alla adozione"; nonche' la lettera f), recante la
seguente disposizione: "f) allo straniero che risiede legalmente da
almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.", della legge 5
febbraio 1992, n. 91, recante "Nuove norme sulla cittadinanza"?»
Parita' di accesso al mezzi di informazione durante la campagna referendaria
Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l'arco della campagna referendaria, sì applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica. Si fa riserva di rendere noti gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti eventualmente adottati, per quanto di rispettiva competenza, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevìsivi e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Voto degli elettori fuori sede
In occasione delleconsultazioni referendarie relative all'anno 2025, gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle predette consultazioni referendarie, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di seguito denominati elettori fuori sede, possono esercitare il diritto di voto.
Gli elettori fuori sede possono presentare personalmente domanda, otramite persona delegata, al comune ove sono temporaneamente domiciliati per l'ammissione al voto nel medesimo comune compilando il modulo in allegato.
La domanda può essere presentata al Comune entro domenica 4 maggio (trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione),
Andranno allegati : la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, la copia della tessera elettorale personale e la certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede. E' preferibile inserire un recapito telefonico per eventuali comunicazioni.
Con le medesime modalità la domanda può essere revocata entro mercoledì 14 maggio (il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data).
Elettori temporaneamente residenti all'estero.
L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 7 maggio p.v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.
L’opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.
Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La prescrizione di un’espressa dichiarazione da parte degli elettori è riconducibile all’esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all’estero degli interessati in possesso dei prescritti requisiti, nonché di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione dell’elenco degli elettori con l’aggiornato indirizzo postale temporaneo all’estero, previa necessaria cancellazione, da parte dei comuni, dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali in uso per il corrente referendum.
Peraltro, con riferimento al presupposto temporale della presenza dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l’interessato non si trovi all’estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.
Ciò, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la corretta organizzazione e la regolarità del procedimento elettorale.
Al fine di permetterne la necessaria diffusione a vista con ogni mezzo ritenuto idoneo (tra cui, in ogni caso, il sito internet della Prefettura-UTG e quello di ogni comune), viene pubblicato in calce l’appositomodello di opzione, che potrebbe essere utilizzato dai suddetti elettori temporaneamente residenti all’estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza.
Tale modello – in formato PDF editabile con alcuni campi resi obbligatori – è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4-bis.
Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.
Si rappresenta che il suddetto termine del trentaduesimo giorno per le trasmissioni delle generalità degli elettori richiedenti dovrà essere rigorosamente osservato dai comuni, in quanto al relativo adempimento si correlano una serie di successivi passaggi procedurali aventi termini ristrettissimi: in particolare, il Ministero dell’interno dovrà, a sua volta, comunicare immediatamente l’elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per consentirne l’immediato invio del plico per l’esercizio del voto per corrispondenza.
Si segnala che la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all’estero per i familiari conviventi dei temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza.
Specifiche modalità organizzative per il voto di alcune categorie di elettori temporaneamente all’estero (commi 5 e 6 dell’art. 4-bis).
Con una formale Intesa del 4 dicembre 2015 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell’interno ed il Ministero della difesa, in attuazione dell’art. 4-bis, commi 5 e 6, della legge n. 459/2001, hanno definito particolari modalità tecnico-organizzative per il voto degli appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all’estero nello svolgimento di missioni internazionali e, rispettivamente, degli elettori di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470.
Si ricorda che la legge, ai suddetti commi 5 e 6 dell’art. 4-bis, prevede che tali elettori potranno votare con apposite modalità anche negli Stati ove non è ammesso il voto per corrispondenza per gli elettori ivi residenti.
Alla luce della suddetta Intesa, alcune delle opzioni presentate dagli elettori di cui ai suddetti commi 5 e 6 verranno inviate ai comuni dagli uffici consolari.
Si rappresenta che alcune opzioni potrebbero essere inviate ai comuni direttamente dai Comandi militari.
Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi referendari e fino alla chiusura delle operazioni di voto, «è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni».
Termini e modalità di esercizio dell'opzione degli elettori residenti all'estero per il voto in italia per i referendum
Per i referendum in oggetto, gli elettori italiani residenti all'estero votano per corrispondenza, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104. La predetta normativa, nel prevedere la modalìtà di voto per corrispondenza per tali elettori (i cui nominativi vengono inseriti d'ufficio nell'elenco degli aventi diritto al voto residenti all'estero), fa comunque salva la possibilìtà di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida limitatamente a essa.
In particolare, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell'art. 4 del D.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro giovedì 10 aprile 2025, preferibilmente utilizzando il modello allegato.
L'opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindìcato all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio. Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il termine prescritto.
Per maggiori informazioni rivolgersi all'Ufficio Elettorale: