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Referendum abrogativi ex art.75 della Costituzione di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025

Pubblicato il 7 aprile 2025 • ComuneScuola Primaria "A.Locatelli" Cambiago

Quesiti

Nella Gazzetta Ufficiale n. 75 dello scorso 31 marzo sono pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica in pari data con i quali sono stati indetti, per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, i cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione, dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale n. 11, n. 12, n. 13, n. 14 e n. 15, in data 20 gennaio - 7 febbraio 2025, aventi il numero progressivo corrispondente all'ordine di deposito delle relative richieste presso la Corte di Cassazione e le seguenti denominazioni:

1) Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione;

«Volete voi l'abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015,  n.  23,  come
modificato  dal  d.l.  12  luglio  2018,  n.   87,   convertito   con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n.  96,  dalla  sentenza  della
Corte costituzionale 26  settembre  2018,  n.  194,  dalla  legge  30
dicembre 2018, n. 145; dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dal d.l.  8
aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla  L.  5  giugno
2020, n. 40; dalla sentenza  della  Corte  costituzionale  24  giugno
2020, n. 150; dal  d.l.  24  agosto  2021,  n.  118,  convertito  con
modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; dal  d.l.  30  aprile
2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n.
79  (in  G.U.  29/06/2022,  n.  150);  dalla  sentenza  della   Corte
costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22;  dalla  sentenza  della  Corte
costituzionale del 4 giugno 2024, n. 128,  recante  "Disposizioni  in
materia di  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  a  tutele
crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"  nella
sua interezza?».


2) Piccole imprese- Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale;

 «Volete voi l'abrogazione dell'articolo 8 della legge 15 luglio
1966, n. 604, recante "Norme  sui  licenziamenti  individuali",  come
sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n.  108,
limitatamente alle parole: "compreso tra  un",  alle  parole  "ed  un
massimo di 6"  e  alle  parole  "La  misura  massima  della  predetta
indennita'  puo'  essere  maggiorata  fino  a 10  mensilita'  per  il
prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai dieci  anni  e  fino
a 14 mensilita' per il prestatore di lavoro con anzianita'  superiore
ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa  piu'  di
quindici prestatori di lavoro."?».

3) Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto dì lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi;

«Volete voi che sia abrogato il d.lgs. 15  giugno  2015,  n.  81,
avente ad oggetto "Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma  dell'art.  1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014,  n.  183"  limitatamente  alle
seguenti parti: Articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole  "non
superiore  a  dodici  mesi.  Il  contratto  puo'  avere  una   durata
superiore, ma comunque", alle parole "in presenza di almeno una delle
seguenti condizioni", alle parole "in assenza delle previsioni di cui
alla lettera a), nei contratti collettivi  applicati  in  azienda,  e
comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di  natura  tecnica,
organizzativa e produttiva individuate dalle parti;"  e  alle  parole
"b-bis)"; comma 1-bis, limitatamente alle parole "di durata superiore
a dodici mesi" e alle parole "dalla data di superamento  del  termine
di dodici mesi"; comma 4, limitatamente alle parole  ",  in  caso  di
rinnovo," e alle parole "solo quando il termine complessivo eccede  i
dodici mesi";  Articolo  21,  comma  01,  limitatamente  alle  parole
"liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,"?»


4) Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione;

«Volete voi l'abrogazione dell'art.  26,  comma  4,  in  tema  di
"Obblighi  connessi  ai  contratti   d'appalto   o   d'opera   o   di
somministrazione", di cui al decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.
81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi
di lavoro" come modificato dall'art. 16  del  decreto  legislativo  3
agosto 2009, n. 106, dall'art. 32 del decreto legge 21  giugno  2013,
n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9  agosto  2013,  n.  98,
nonche' dall'art. 13 del decreto  legge  21  ottobre  2021,  n.  146,
convertito con modifiche  dalla  legge  17  dicembre  2021,  n.  215,
limitatamente alle parole "Le disposizioni del presente comma non  si
applicano  ai  danni  conseguenza   dei   rischi   specifici   propri
dell'attivita' delle imprese appaltatrici o subappaltatrici."?». 


5) Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la concessione della cittadinanza italiana.

«Volete  voi  abrogare  l'articolo  9,  comma  1,   lettera   b),
limitatamente  alle  parole  "adottato  da  cittadino   italiano"   e
"successivamente alla adozione"; nonche' la lettera  f),  recante  la
seguente disposizione: "f) allo straniero che risiede  legalmente  da
almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.",  della  legge  5
febbraio 1992, n. 91, recante "Nuove norme sulla cittadinanza"?»

Parita' di accesso al mezzi di informazione durante la campagna referendaria

Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l'arco della campagna referendaria, sì applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.
Si fa riserva di rendere noti gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti eventualmente adottati, per quanto di rispettiva competenza, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevìsivi e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.


Voto degli elettori fuori sede

In occasione delle consultazioni referendarie relative all'anno 2025, gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle predette consultazioni referendarie, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di seguito denominati elettori fuori sede, possono esercitare il diritto di voto. 

Gli elettori fuori sede possono presentare personalmente domanda, o tramite persona delegata, al comune ove sono temporaneamente domiciliati per l'ammissione al voto nel medesimo comune compilando il modulo in allegato.

La domanda può essere presentata al Comune entro domenica 4 maggio (trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione),

Andranno allegati : la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, la copia della tessera elettorale personale e  la certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede. E' preferibile inserire un recapito telefonico per eventuali comunicazioni.

Con le medesime modalità la domanda può essere revocata entro mercoledì 14 maggio (il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data).


Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi referendari e fino alla chiusura delle operazioni di voto, «è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni».


Termini e modalità di esercizio dell'opzione degli elettori residenti all'estero per il voto in italia per i referendum

Per i referendum in oggetto, gli elettori italiani residenti all'estero votano per corrispondenza, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.
La predetta normativa, nel prevedere la modalìtà di voto per corrispondenza per tali elettori (i cui nominativi vengono inseriti d'ufficio nell'elenco degli aventi diritto al voto residenti all'estero), fa comunque salva la possibilìtà di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida limitatamente a essa.

In particolare, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell'art. 4 del D.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro giovedì 10 aprile 2025, preferibilmente utilizzando il modello allegato.

L'opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindìcato all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il termine prescritto.

Per maggiori informazioni rivolgersi all'Ufficio Elettorale:

029508250 - 029508251 - 029508252 - 029508253

anagrafe@comune.cambiago.mi.it